Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/03/1996 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: "28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a [...] |
Art. 2. 1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.29103 - D.L. 12 marzo 1996, n. 118 [1].
Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.
(G.U. 12 marzo 1996, n. 60)
1. Il comma 28 dell'articolo 1 della
2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, già prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del
3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. Alla
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.";
b) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3,