Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/07/1995 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria |
Art. 2. Copertura finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 98.1.28905 - D.L. 5 luglio 1995, n. 269 [1].
Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
(G.U. 5 luglio 1995, n. 155)
Art. 1. Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al
2. Fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al
3. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applica il comma 4 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la nomina, l'immissione in ruolo e il corso di formazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alla copertura dei posti disponibili a norma dei commi 1 e 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.
5. Se l'assunzione di personale a norma dei commi 3 e 4 non è sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede mediante corrispondente reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 5, comma 7, del
6. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.
7. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'art. 14, comma 1, della
8. Fermo quanto disposto dall'art. 19, commi 2 e 3, della
9. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.
Art. 2. Copertura finanziaria
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,