§ 98.1.28693 - D.L. 1 luglio 1994, n. 429 .
Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1994
Numero:429


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28693 - D.L. 1 luglio 1994, n. 429 [1].

Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.

(G.U. 4 luglio 1994, n. 154)

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere, con le procedure previste dal presente decreto, al completamento delle strutture strumentali ed informatiche, nonchè degli impianti di sicurezza dell'intero complesso giudiziario di Napoli ai fini di consentire lo svolgimento di parte dei lavori della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, per la lotta alla criminalità, organizzata in condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

     2. Per la scelta dei contraenti e la determinazione degli interventi, da adottare ai sensi del comma 1, la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia richiede il parere di una speciale commissione, composta dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, che possono delegare un proprio rappresentante, nonchè da due magistrati designati dal direttore generale degli affari civili, di cui uno in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia e l'altro in servizio presso gli uffici giudiziari di Napoli. La commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato.

     3. All'attuazione degli interventi provvede il direttore generale degli affari civili, o un suo delegato.

     4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

     5. Le spese relative agli interventi indicati nel comma 1 restano a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994.

     6. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 21 ottobre 1994, n. 593, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.