§ 98.1.28523 - D.L. 30 dicembre 1993, n. 558 .
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1993
Numero:558


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi [...]
Art. 2.      1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettua, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in [...]
Art. 3.      1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una [...]
Art. 4.      1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni dei confronti della società concessionaria del [...]
Art. 5.      1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse
Art. 6.      1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e [...]
Art. 7.      1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti
Art. 8.      1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi [...]
Art. 9.      1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle [...]
Art. 10.      1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28523 - D.L. 30 dicembre 1993, n. 558 [1].

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari.

     2. L'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Convenzione). - 1. Entro il 28 febbraio 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonchè su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

     3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

     4. Prima che siano resi esecutivi la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi.".

 

          Art. 2.

     1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettua, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 28 febbraio 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio e in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

 

          Art. 3.

     1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

     2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni dei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'art. 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

     2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'art. 2, comma 1, e al ripianamento delle perdite, i crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, sono convertiti in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma.

     3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

 

          Art. 5.

     1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 6.

     1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, si applica l'art. 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

 

          Art. 7.

     1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due interi esercizi sociali. La carica di membro del Consiglio di amministrazione da essi rivestita è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria. Alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. Restano a far parte del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 1995, i cinque membri attualmente in carica.".

 

          Art. 8.

     1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'I.R.I. o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le incompatibilità previste dall'art. 7, comma 1, per i membri del Consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

     3. L'art. 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale, con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

     2. La convenzione di cui al comma 1 dovrà prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto nell'orario tra le 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'art. 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     3. La scelta del concessionario avverrà sulla base dei seguenti criteri:

     a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

     b) precedenti esperienze nella trasmissione di programmi dedicati alle sedute parlamentari;

     c) investimenti effettuati nel settore.

     4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 sarà pari a lire 10 miliardi annui.

     5. Al complessivo onere, derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad annue lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'art. 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367.

     2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella - (prevista dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206) - (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.