§ 98.1.28458 - D.L. 27 settembre 1993, n. 381 .
Modifica dell'art. 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/09/1993
Numero:381


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28458 - D.L. 27 settembre 1993, n. 381 [1].

Modifica dell'art. 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

(G.U. 28 settembre 1993, n. 228)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

     "3. I centri di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere sede in territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.".

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 28 gennaio 1994, n. 63, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.