§ 98.1.28363 - D.L. 22 febbraio 1993, n. 41 .
Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1993
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi
Art. 2.      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito [...]
Art. 3.      1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del [...]
Art. 4.      1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28363 - D.L. 22 febbraio 1993, n. 41 [1].

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

(G.U. 22 febbraio 1993, n. 43)

 

     Art. 1.

     1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'art. 2 ad un Ministro senza portafoglio. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.

     4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

          Art. 2.

     1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: "Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica".

     2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 1, comma 3, nonchè quelle previste dall'art. 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

 

          Art. 3.

     1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.

     2. Il Ministero del tesoro subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanziario 1992.

 

          Art. 4.

     1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonchè gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 giugno 1993, n. 202, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.