Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/02/1993 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi |
Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito [...] |
Art. 3. 1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del [...] |
Art. 4. 1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28363 - D.L. 22 febbraio 1993, n. 41 [1].
Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.
(G.U. 22 febbraio 1993, n. 43)
1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'art. 9 della
4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi di un contingente di personale in posizione di comando, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 del
2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 1, comma 3, nonchè quelle previste dall'art. 14 del citato
1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.
2. Il Ministero del tesoro subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanziario 1992.
1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonchè gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,