§ 98.1.28349 - D.L. 21 gennaio 1993, n. 14 .
Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1993
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Misure patrimoniali
Art. 2.  Sequestro e confisca di beni dell'impresa
Art. 3.  Misure interdittive
Art. 4.  Accertamenti di irregolarità amministrative
Art. 5.  Possesso ingiustificato di valori
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.28349 - D.L. 21 gennaio 1993, n. 14 [1].

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

(G.U. 21 gennaio 1993, n. 16)

 

     Art. 1. Misure patrimoniali

     1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato, ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

     2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

     4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 321 dello stesso codice.

     5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

     6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

     7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

     8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'art. 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

 

          Art. 2. Sequestro e confisca di beni dell'impresa

     1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'art. 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre unità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

 

          Art. 3. Misure interdittive

     1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'art. 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'art. 442 dello stesso codice.

     3. L'art. 32-quater del codice penale, introdotto dall'art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'art. 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

 

          Art. 4. Accertamenti di irregolarità amministrative

     1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'art. 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'art. 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2409 del codice civile.

 

          Art. 5. Possesso ingiustificato di valori

     1. Il comma 2 dell'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

     a) le parole: "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale";

     b) le parole: "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale";

     c) le parole: "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni".

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.