Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/08/1992 |
Numero: | 363 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28303 - D.L. 14 agosto 1992, n. 363 [1].
Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
(G.U. 20 agosto 1992, n. 195)
1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla
2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.
3. Per i contratti di programma già approvati dal CIPE e per le domande di agevolazioni per le quali il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbia adottato delibere anche in linea tecnica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni della
4. Ai programmi confinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione dei programmi operativi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della
5. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con
6. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.
7. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'art. 17, comma 4, della
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.
9. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva CEE 85/337, sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e in lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della
12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della