Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/08/1992 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28301 - D.L. 14 agosto 1992, n. 361 [1].
Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.
(G.U. 19 agosto 1992, n. 194)
1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'art. 32, comma 1, della
2. Al fine di definire un apposito disciplinare per le trasmissioni in codice, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992 e intendano trasmettere in codice.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 28 febbraio 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.
4. Fino alla stessa data è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 34, comma 6, della predetta
5. Le norme di cui al comma 7 dell'art. 15 hanno efficacia a decorrere dal 1 novembre 1994.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della