Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/03/1992 |
Numero: | 245 |
Sommario |
Art. 1. Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale |
Art. 2. Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo |
Art. 3. Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero |
Art. 4. Programma Eureka |
Art. 5. Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 98.1.28264 - D.L. 26 marzo 1992, n. 245 [1].
Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
(G.U. 26 marzo 1992, n. 72)
Art. 1. Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale
1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.
2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applicano l'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".
Art. 2. Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo
1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'art. 6 del
2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo e della relativa segreteria, di cui all'art. 7 della
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Art. 3. Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero
1. E' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'art. 3 della
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".
Art. 4. Programma Eureka
1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal "Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka" del 30 giugno 1986.
2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5. Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana
1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'European space agency (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla
2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espleterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della
3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,