§ 98.1.28264 - D.L. 26 marzo 1992, n. 245 .
Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/1992
Numero:245


Sommario
Art. 1.  Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale
Art. 2.  Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo
Art. 3.  Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero
Art. 4.  Programma Eureka
Art. 5.  Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.28264 - D.L. 26 marzo 1992, n. 245 [1].

Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

(G.U. 26 marzo 1992, n. 72)

 

     Art. 1. Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale

     1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

     2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applicano l'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge n. 208.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

 

          Art. 2. Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo

     1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

     2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo e della relativa segreteria, di cui all'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1991 con l'art. 14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1992, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

 

          Art. 3. Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero

     1. E' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'art. 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

 

          Art. 4. Programma Eureka

     1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal "Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka" del 30 giugno 1986.

     2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5. Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana

     1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'European space agency (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, e relativi allegati, di ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970.

     2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espleterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalità già previste, dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO.

     3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 settembre 1992, n. 390, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.