Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/05/1987 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987 |
Art. 2. 1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e [...] |
Art. 3. 1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 [...] |
Art. 4. 1. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del [...] |
Art. 5. 1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 1977, n. 933 |
Art. 6. 1. Le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, si applicano anche ai prestiti [...] |
Art. 7. 1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificata dall'articolo 3 del [...] |
Art. 8. 1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "non più di due dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "non più di quattro dipendenti" |
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27970 - D.L. 25 maggio 1987, n. 206 [1].
Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo
(G.U. 26 maggio 1987, n. 120)
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma.
1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla
1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della
1. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 lettere b), c) e d), della
2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
4. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 noviesdecies aggiunto al
5. Per le opere pubbliche realizzate o da realizzare i concessionari sono esentati dalla presentazione delle garanzie previste a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti purché offrano un miglioramento fisso dell'uno per cento sull'ammontare dell'importo da garantire.
6. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni del
1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 1, del
1. Nell'articolo 1, primo comma, della
2. Nell'articolo 1, ultimo comma, della
3. L'ultimo comma dell'articolo 4 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della