§ 98.1.27970 - D.L. 25 maggio 1987, n. 206 .
Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/05/1987
Numero:206


Sommario
Art. 1.      1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987
Art. 2.      1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e [...]
Art. 3.      1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 [...]
Art. 4.      1. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 5.      1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 1977, n. 933
Art. 6.      1. Le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, si applicano anche ai prestiti [...]
Art. 7.      1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificata dall'articolo 3 del [...]
Art. 8.      1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "non più di due dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "non più di quattro dipendenti"
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27970 - D.L. 25 maggio 1987, n. 206 [1].

Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo

(G.U. 26 maggio 1987, n. 120)

 

     Art. 1.

     1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma.

 

          Art. 2.

     1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, né il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Sono fatti salvi i diversi accordi già intervenuti.

 

          Art. 3.

     1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, sono prorogati di un anno limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche e per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata da un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

 

          Art. 5.

     1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

     2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

     3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1986.

     4. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 noviesdecies aggiunto al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, dalla legge di conversione 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che i decreti di affidamento debbono essere emessi in conformità delle proposte contrattuali originarie esaminate e del regime revisionale vigente all'epoca delle stesse e debbono riguardare l'intera previsione progettuale comunque esaminata, anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori venga concessa nei limiti dei fondi disponibili.

     5. Per le opere pubbliche realizzate o da realizzare i concessionari sono esentati dalla presentazione delle garanzie previste a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti purché offrano un miglioramento fisso dell'uno per cento sull'ammontare dell'importo da garantire.

     6. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, si applicano anche ai prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni stesse ed a quelli da emettere in futuro.

 

          Art. 7.

     1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, ubicate nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e alle altre forme di commercio associato, alle cooperative di consumo e loro consorzi, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali e di altri enti pubblici, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento e la razionalizzazione delle stesse, in aggiunta ai finanziamenti agevolati fino al 60 per cento delle spese al netto dell'IVA con tasso a carico dell'operatore pari al 40 per cento di quello di riferimento fissato dal Ministro del tesoro, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 10 per cento delle spese al netto dell'IVA.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per una spesa massima ammissibile non superiore a lire 6 miliardi".

 

          Art. 8.

     1. Nell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "non più di due dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "non più di quattro dipendenti".

     2. Nell'articolo 1, ultimo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a quattro".

     3. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:"L'affitto dell'azienda dei commercianti ambulanti comporta per il periodo corrispondente alla durata dell'affitto stesso, il trasferimento dell'autorizzazione alle condizioni di cui al comma precedente".

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 25 novembre 1987, n. 478, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.