§ 98.1.27938 - D.L. 21 marzo 1987, n. 102 .
Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/03/1987
Numero:102


Sommario
Art. 1.      1. In applicazione degli articoli l e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di [...]
Art. 2.      1. Il premio previsto dall'art. 21, secondo comma, lettera a) e dall'art. 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'art. 1 del [...]
Art. 3.      1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di [...]
Art. 4.      1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto, dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con [...]
Art. 6.      1. All'onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a L.24.350.000.000, a carico dello stanziamento [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27938 - D.L. 21 marzo 1987, n. 102 [1].

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima.

(G.U. 23 marzo 1987, n. 68)

 

     Art. 1.

     1. In applicazione degli articoli l e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

     2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

     3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

 

          Art. 2.

     1. Il premio previsto dall'art. 21, secondo comma, lettera a) e dall'art. 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

     2. Il premio di fermo definitivo nella misura di cui all'art. 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

     3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

 

          Art. 3.

     1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'art. 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

     2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

     3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

     4. L'onere derivante dall'attuazione delpresente articolo per l'anno 1987, è determinato in lire 25.000.000.000.

 

          Art. 4.

     1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

     a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

     b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

     c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

     d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

     e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

     f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

 

          Art. 5.

     1. Al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto, dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque non coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale riservato ai funzionari del medesimo Ministero.

     2. Il corso ha la durata di mesi sei e si conclude con una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

     3. La nomina a primo dirigente è fatta secondo l'ordine della graduatoria formata in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vacanza in ruolo.

     4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

 

          Art. 6.

     1. All'onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a L.24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 19 novembre 1987, n. 471, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.