§ 98.1.27888 - D.L. 28 luglio 1986, n. 412 .
Norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1986
Numero:412


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole "stabilite dal Ministro dei trasporti" i due punti sono sostituiti da una virgola e sono [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27888 - D.L. 28 luglio 1986, n. 412 [1].

Norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale.

(G.U. 29 luglio 1986, n. 174)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole "stabilite dal Ministro dei trasporti" i due punti sono sostituiti da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole "ovvero omologati in base al penultimo comma del successivo art. 2:".

     2. All'art. 2 della legge di cui al comma 1, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitolati tecnici approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonchè i controlli. I capitolati si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 30 settembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni.

     Con decreto interministeriale è istituita, entro il 30 agosto 1986 un'apposita commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal precedente comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitolati tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato, ed ai Corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa commissione".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 20 novembre 1986, n. 773, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.