Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1986 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27870 - D.L. 13 marzo 1986, n. 63 [1].
Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 14 marzo 1986, n. 61)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 75.809 a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 13.755 a L. 14.433 e da L. 15.411 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 5.364 a L. 5.567, da L. 6.237 a L. 6.480 e da L. 17.583 a L. 18.355 per quintale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3,