Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1986 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] |
Art. 2. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, per il [...] |
Art. 3. Il presente decreto entrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27867 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 40 [1].
Modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.
(G.U. 28 febbraio 1986, n. 49)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 72.214 a L. 74.277 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 13.755 e da L. 12.096 a L. 15.411 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.364, da L. 5.337 a L. 6.237 e da L. 14.733 a L. 17.583 per quintale.
Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'art. 2 del
Il presente decreto entrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3 della