Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1982 |
Numero: | 939 |
Sommario |
Art. 1. I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono così stabiliti |
Art. 2. Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativi al primo e secondo [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27857 - Legge 23 dicembre 1982, n. 939.
Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
(G.U. 29 dicembre 1982, n. 356)
I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della
a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1° ottobre dello stesso anno;
b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1° marzo dell'anno successivo.
Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 48 della
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonchè al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'art. 6 ed all'art. 52 della
Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della
Nella domanda di anticipazione le imprese dovranno dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla
Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi.
Le imprese editrici di giornali periodici possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'art. 24 della legge sopra indicata dalla commissione tecnica di cui all'art. 54 della legge stessa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma aggiunto dall'art. 15 della