§ 98.1.27852 - Legge 9 dicembre 1982, n. 914.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/12/1982
Numero:914


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni alle provincie dei contributi erariali per gli anni 1981 e [...]


§ 98.1.27852 - Legge 9 dicembre 1982, n. 914. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle provincie dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.

(G.U. 15 dicembre 1982, n. 343)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni alle provincie dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Salvo quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le provincie ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983".

     Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis. - In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni e alle provincie in applicazione del primo comma dell'art. 13 del richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste dall'art. 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, in misura non superiore alle erogazioni stesse.

     L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.