§ 98.1.27843 - Legge 11 novembre 1982, n. 861 .
Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/11/1982
Numero:861


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle [...]
Art. 2.      Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti [...]
Art. 3.      Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria [...]
Art. 4.      I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con [...]
Art. 5.      Il personale assunto ai sensi della presente legge che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è [...]
Art. 6.      L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 6.500.000.000 in ragione d'anno
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27843 - Legge 11 novembre 1982, n. 861 [1].

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

(G.U. 22 novembre 1982, n. 321)

 

     Art. 1.

     Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presenta legge, provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata - nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario - autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

 

          Art. 2.

     Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo.

     Sarà data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate.

 

          Art. 3.

     Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

     Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

 

          Art. 4.

     I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piste organiche.

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti già utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.

 

          Art. 5.

     Il personale assunto ai sensi della presente legge che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è esonerato dall'incarico con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

     Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.

 

          Art. 6.

     L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 6.500.000.000 in ragione d'anno.

     Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in L. 1.650.000.000, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L. 3 febbraio 1989, n. 35.