§ 98.1.27826 - Legge 2 agosto 1982, n. 513 .
Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1982
Numero:513


Sommario
Art. 1.      Nei trattamenti definiti del cracking e del reforming, previsti dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, [...]
Art. 2.      Le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura e pressione ordinarie, ed i liquidi combustibili contenenti le predette miscele, ottenuti, le une e gli altri, dal [...]


§ 98.1.27826 - Legge 2 agosto 1982, n. 513 [1].

Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani.

(G.U. 7 agosto 1982, n. 216)

 

     Art. 1.

     Nei trattamenti definiti del cracking e del reforming, previsti dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

     La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica della lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

 

          Art. 2.

     Le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura e pressione ordinarie, ed i liquidi combustibili contenenti le predette miscele, ottenuti, le une e gli altri, dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani, sono assoggettati, agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, al regime tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, per forni e caldaie, densi, se destinati a tale impiego, e sono ammessi allo stesso regime fiscale previsto per gli oli minerali greggi di petrolio, se avviati alla lavorazione, fermo restando in quest'ultimo caso l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

     Le miscele ed i liquidi combustibili di cui al precedente comma devono essere trasferiti direttamente dagli impianti di produzione a quelli di utilizzazione o di lavorazione.

     Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione del trattamento fiscale previsto dalla presente legge, compresa l'eventuale denaturazione delle miscele di idrocarburi indicate nel primo comma.

     Le disposizioni del primo comma si applicano anche ai prodotti ottenuti dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta assolto il debito d'imposta.


[1] Abrogata dall'art. 68 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.