Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/07/1982 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27823 - Legge 22 luglio 1982, n. 466.
Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.
(G.U. 24 luglio 1982, n. 202)
Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto art. 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" è da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.