§ 98.1.27823 - Legge 22 luglio 1982, n. 466.
Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1982
Numero:466


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27823 - Legge 22 luglio 1982, n. 466.

Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

(G.U. 24 luglio 1982, n. 202)

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione "sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali.

     Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto art. 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" è da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.