Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/06/1982 |
Numero: | 349 |
Sommario |
Art. 1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la [...] |
Art. 2. Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in [...] |
Art. 3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i [...] |
Art. 4. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata [...] |
Art. 5. Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'art. 1, terzo e quarto comma, della [...] |
Art. 6. Ai fini del conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83, da effettuare dopo la sistemazione degli [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27815 - Legge 10 giugno 1982, n. 349.
Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi.
(G.U. 14 giugno 1982, n. 161)
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 58 del
E' altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del
Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del
Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.
Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore del
Restando in ogni caso valide le nomine già disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale più favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.
Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'art. 1, terzo e quarto comma, della
Ai fini del conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83, da effettuare dopo la sistemazione degli aventi titolo a proroga, hanno precedenza assoluta coloro i quali, inclusi nella graduatoria compilata ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b), della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.