Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/07/1984 |
Numero: | 401 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , le successive modificazioni ed integrazioni nonché le [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27741 - D.L. 31 luglio 1984, n. 401 [1].
Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(G.U. 1 agosto 1984, n. 210)
1. Le disposizioni del testo unico approvato con
2. Ai fini della prosecuzione, nel periodo indicato al precedente comma 1, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, da effettuarsi in conformità della legislazione vigente in materia e del programma triennale di cui all'art. 2 della
3. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 4 della
4. Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con
5. Alle imprese industriali, agricole, commerciali e turistiche di piccole e medie dimensioni nonché alle imprese artigiane localizzate nei territori meridionali è riconosciuto, per l'acquisizione dei servizi reali a sostegno delle attività produttive individuati dal CIPI, un contributo in conto capitale, nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni per anno solare.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 del