§ 98.1.27726 - D.L. 27 aprile 1984, n. 94 .
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/04/1984
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere concesso il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai [...]
Art. 2.      1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione della retribuzione, al fine di incrementare gli organici [...]
Art. 3.      1. I lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con contratto di [...]
Art. 4.      1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro possono chiedere di [...]
Art. 5.      1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27726 - D.L. 27 aprile 1984, n. 94 [1].

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

(G.U. 30 aprile 1984, n. 118)

 

     Art. 1.

     1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere concesso il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione del personale o la dichiarazione di esuberanza di esso, abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro.

     2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il predetto trattamento è a carico della Cassa integrazione guadagni e può essere corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

     3. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, esprime parere sulla domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo.

     4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2 è riconosciuto utile d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché ai fini della determinazione della loro misura. Il contributo figurativo è a carico della Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

     5. Il trattamento di integrazione salariale disciplinato nel presente articolo viene computato nella retribuzione annua di cui all'art. 2120, comma 1, del codice civile, come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

          Art. 2.

     1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione della retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso l'assunzione, contestualmente programmata nel numero e nei tempi, di lavoratori di età compresa tra i quindici e ventinove anni, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

     2. Il contributo può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     3. Non beneficiano del contributo di cui al precedente comma 1 i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni del lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     4. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 possono prevedere che le assunzioni programmate siano destinate a lavoratori di età superiore ai ventinove anni.

     5. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.

     6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     1. I lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni possono essere assunti nominativamente dalle imprese e dagli enti pubblici economici con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile.

     2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici o loro consorzi e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

     3. I progetti formativi di cui al precedente comma 2 devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e sono finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge.

     4. Per i lavoratori assunti ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

     5. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

     6. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

     7. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita.

     8. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita.

     9. I datori di lavoro iscritti agli albi professionali possono assumere con il contratto di cui al precedente comma 1 quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2. Trovano applicazioni i commi 3 e 4 del presente articolo.

     10. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente comma 2 siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica o tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

     11. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al precedente comma 10, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

     12. Le regioni nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci possono organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro sei mesi dal termine dell'attività formativa, le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

     13. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

 

          Art. 4.

     1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

     2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario giornaliero o settimanale o mensile o annuale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

     3. La contrattazione collettiva, anche aziendale, può stabilire: a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

     4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

     5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto della retribuzione minima giornaliera.

     6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

     7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     8. Il secondo comma dell'art. 26, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è sostituito dal seguente:

     "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2".

     9. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al venti per cento, la rendita da infortunio è liquidata al lavoratore a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

     10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

     11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso ai benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

     13. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

     14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento a favore della gestione contro la disoccupazione della somma di lire 300.000.

     15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

 

          Art. 5.

     1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento di essi.

     2. Le richieste nominative di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

     3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 19 dicembre 1984, n. 863, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.