Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/02/1984 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il trattamento straordinario di integrazione guadagni può essere concesso, quando i contratti [...] |
Art. 2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione di retribuzione, al fine di incrementare gli organici [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27720 - D.L. 21 febbraio 1984, n. 12 [1].
Disposizioni in materia di contratti di solidarietà
(G.U. 22 febbraio 1984, n. 52)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il trattamento straordinario di integrazione guadagni può essere concesso, quando i contratti collettivi aziendali, al fine di evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esuberanza del personale attraverso un diverso e più razionale impiego di quest'ultimo, stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro.
2. La retribuzione dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario può essere integrata nella misura massima del 50 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario. L'integrazione può essere corrisposta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
3. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al precedente comma 2 è riconosciuto utile di ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai supplementi di pensione da liquidare a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai fini della determinazione della loro misura. Il contributo figurativo è determinato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale ed a carico della Cassa integrazione guadagni.
4. Ai fini di eventuali successivi interventi di integrazione salariale, il numero massimo di ore settimanali integrabili è quello risultante dalla riduzione di orario disposta ai sensi del precedente comma 1.
1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali riducano stabilmente l'orario di lavoro, anche con riduzione di retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso la contestuale assunzione di nuovo personale, ai datori di lavoro è attribuito, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'INPS.
3. Non beneficiano del contributo di cui al comma 1 i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni abbiano proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, sino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della