§ 98.1.27682 - D.L. 20 luglio 1982, n. 453 .
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/07/1982
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con [...]
Art. 2.      La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente art. 1 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato [...]
Art. 3.      Per il personale di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione di nuovi [...]
Art. 4.      Nei casi di promozione o di nomina alla qualifica superiore del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è [...]
Art. 5.      Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e [...]
Art. 6.      Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, [...]
Art. 7.      L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire 107.000 milioni, di cui lire 2.500 [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27682 - D.L. 20 luglio 1982, n. 453 [1].

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

(G.U. 20 luglio 1982, n. 197)

 

     Art. 1.

     Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-bis, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.

     Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-bis e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. E' soppresso il secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

     Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

     Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 2.

     La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente art. 1 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.

     I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di L. 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica superiore a direttore di sezione e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio prestato nelle qualifiche medesime inferiori a quella di appartenenza. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

     Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

 

          Art. 3.

     Per il personale di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente art. 1 è effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di L. 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori a quello rivestito alla data del 31 dicembre 1982. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare così ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.

     Si applica l'ultimo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Nei casi di promozione o di nomina alla qualifica superiore del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è incrementato della metà dell'importo acquisito per classi o aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

     Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Si applica l'ultimo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 5.

     Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 6.

     Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

     Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 7.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire 107.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

     Alla spesa di lire 30.000 milioni relativa all'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 20 novembre 1982, n. 869, sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.