§ 98.1.27678 - D.L. 21 maggio 1982, n. 272 .
Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/05/1982
Numero:272


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi [...]
Art. 3.      Il termine di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e provincie autonome nelle quali non [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 98.1.27678 - D.L. 21 maggio 1982, n. 272 [1] .

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(G.U. 24 maggio 1982, n. 140)

 

     Art. 1. [2]

     Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi.

 

          Art. 2.

     I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente art. 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'art. 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

     Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

     Le disposizioni del precedente art. 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 3.

     Il termine di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e provincie autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 luglio 1982, n. 461.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.