§ 98.1.27554 - D.L. 29 marzo 1979, n. 90 .
Norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/1979
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 2.      I dipendenti dall'Organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27554 - D.L. 29 marzo 1979, n. 90 [1].

Norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

(G.U. 31 marzo 1979, n. 90)

 

     Art. 1.

     Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) può avvalersi dell'"Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL", costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

     L'idoneità dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

     I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

     L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'art. 11, par. 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

     Per consentire l'erogazione dell'aiuto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

     L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

 

          Art. 2.

     I dipendenti dall'Organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o concessionarie, nonchè a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto, dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

     I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute neltitolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

     Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

     In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

     Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente art. 1.

     Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 424, sono validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto, che abbiano esaurito i loro effetti edntro il 27 luglio 1979. Per effetto del comma 3 del predetto art. 1, non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'art. 1 del presente decreto.