Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/09/1977 |
Numero: | 706 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 1. bis [3] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27529 - D.L. 30 settembre 1977, n. 706 [1] .
Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285
(G.U. 3 ottobre 1977, n. 269)
I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della
A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta.
Il secondo comma dell'art. 10 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.