§ 98.1.27526 - D.L. 17 giugno 1977, n. 325 .
Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/06/1977
Numero:325


Sommario
Art. 1.      Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonché del comitato centrale dell'artigianato, già prorogato sino al [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27526 - D.L. 17 giugno 1977, n. 325 [1] .

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

(G.U. 20 giugno 1977, n. 166)

 

     Art. 1.

     Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonché del comitato centrale dell'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1977 dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 8 agosto 1977, n. 525.