§ 98.1.27516 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 865 .
Proroga del termine di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1976
Numero:865


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1976 stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, è prorogato al 30 giugno 1977
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27516 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 865 [1] .

Proroga del termine di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

(G.U. 31 dicembre 1976, n. 348)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1976 stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, è prorogato al 30 giugno 1977.

     Gli uffici che hanno svolto l'attività prevista dal primo comma del predetto art. 8 come sedi distaccate di altri uffici continuano a svolgere la medesima attività fino al 30 giugno 1977.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 23 febbraio 1977, n. 41.