Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/11/1973 |
Numero: | 741 |
Sommario |
Art. 1. Chiunque non osserva i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e natanti da diporto a motore, [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27476 - D.L. 23 novembre 1973, n. 741 [1].
Sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi.
(G.U. 26 novembre 1973, n. 304)
Chiunque non osserva i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e natanti da diporto a motore, degli aeromobili da turismo o privati è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è applicata dal prefetto.
Per i provvedimenti emanati su disposizioni dei Ministeri dei trasporti e della aviazione civile e della marina mercantile, anche in conformità delle direttive del Governo, ai prefetti sono sostituiti gli organi periferici degli stessi Ministeri.
Si osservano le disposizioni della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall art. unico della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.