§ 98.1.27461 - D.L. 23 gennaio 1971, n. 2 .
Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1971
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.27461 - D.L. 23 gennaio 1971, n. 2 [1] .

Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale.

(G.U. 23 gennaio 1971, n. 18)

 

     Art. 1.

     L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato [2] .

     Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta [3] .

     Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze a fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

     E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 marzo 1971, n. 62.

[2]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.