Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/06/1970 |
Numero: | 368 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il terzo comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente |
Art. 3. E' regolata dal presente decreto anche la disciplina della presentazione delle domande d'incarico per l'anno scolastico 1970-71 |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 98.1.27458 - D.L. 19 giugno 1970, n. 368 [1] .
Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.
(G.U. 19 giugno 1970, n. 153)
Il secondo comma dell'art. 2 della
"E' ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi".
Il terzo comma dell'art. 9 della
"Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine da stabilirsi annualmente con ordinanza ministeriale e non posteriore, comunque, al 31 ottobre".
E' regolata dal presente decreto anche la disciplina della presentazione delle domande d'incarico per l'anno scolastico 1970-71.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della