§ 98.1.27448 - D.L. 21 dicembre 1967, n. 1211 .
Proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/12/1967
Numero:1211


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966, al 31 dicembre [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27448 - D.L. 21 dicembre 1967, n. 1211 [1] .

Proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

(G.U. 21 dicembre 1967, n. 318)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966, al 31 dicembre 1966, e al 31 dicembre 1967, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310 e dall'art. 63 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 1968.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 17 febbraio 1968, n. 56. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.