§ 98.1.27428 - D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333 .
Proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/12/1965
Numero:1333


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è [...]
Art. 2.      La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio [...]
Art. 3.      Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1966
Art. 4.      L'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente
Art. 5.      All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 2 per l'anno finanziario 1966, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27428 - D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333 [1] .

Proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

(G.U. 15 dicembre 1965, n. 312)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 2.

     La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, è prorogata fino al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 3.

     Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'art. 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1966.

 

          Art. 4.

     L'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nonchè le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito".

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 2 per l'anno finanziario 1966, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 9 febbraio 1966, n. 20. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.