§ 98.1.27426 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1357 .
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1964
Numero:1357


Sommario
Art. 1.      La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata con la legge 2 marzo 1963, n. 191, [...]
Art. 2.      I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del presente decreto-legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3, prima comma, del decreto legislativo 6 dicembre [...]
Art. 3.      Il vincolo alberghiero, già prorogato con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1414, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1967
Art. 4.      Continuano ad applicarsi in dipendenza delle disposizioni di cui al presente decreto-legge gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, nonchè, per quanto [...]
Art. 5.      Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1965 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella [...]


§ 98.1.27426 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1357 [1] .

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero.

(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318)

 

     Art. 1.

     La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata con la legge 2 marzo 1963, n. 191, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1965.

 

          Art. 2.

     I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del presente decreto-legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3, prima comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, nonchè dell'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1965, nella misura del 10 per cento, l'aumento è applicabile con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre del 1964.

     Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti.

     L'ammontare complessivo dei canoni, conseguente agli aumenti di cui al primo comma del presente articolo, non può superare il limite indicato nell'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 191.

     Per gli immobili soggetti alla proroga di cui al presente decreto-legge rimarranno invariati, agli effetti delle imposte e sovraimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno 1962.

 

          Art. 3.

     Il vincolo alberghiero, già prorogato con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1414, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1967 [2] .

     Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo alberghiero passati in proprietà di Enti che da oltre dieci anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza e beneficenza, a condizione che sia mantenuta la destinazione assistenziale [3] .

     La domanda di rinnovazione delle locazioni, di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, potrà essere proposta entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto-legge per tutte le locazioni la cui scadenza non abbia consentito o non consenta l'osservanza del termine di tre mesi prescritta dall'art. 5 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692.

 

          Art. 4.

     Continuano ad applicarsi in dipendenza delle disposizioni di cui al presente decreto-legge gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, nonchè, per quanto non previsto, le altre disposizioni vigenti.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1965 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 febbraio 1965, n. 33. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1969 dall'art.5 del D.L. 27 giugno 1967, n. 460.

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione.