§ 98.1.27401 - D.L. 25 giugno 1957, n. 444 .
Ulteriore proroga nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/06/1957
Numero:444


Sommario
Art. 1.      Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, già [...]
Art. 2.      Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di [...]
Art. 3.      All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di [...]
Art. 4.      La somma di cui al precedente articolo sarà ripartita fra le quattro Società di preminente interesse nazionale ed i relativi importi saranno indicati negli atti di [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27401 - D.L. 25 giugno 1957, n. 444 [1] .

Ulteriore proroga nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

(G.U. 26 giugno 1957, n. 158)

 

     Art. 1.

     Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, già prorogato di sei mesi con il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito in legge 17 febbraio 1957, n. 22, è prorogato al 30 giugno 1958.

     I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, appositi atti di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.

     La revisione prevista dall'art. 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, sarà effettuata anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

 

          Art. 2.

     Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento.

 

          Art. 3.

     All'onere di 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, corrispondente al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-1957 concernente i provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La somma di cui al precedente articolo sarà ripartita fra le quattro Società di preminente interesse nazionale ed i relativi importi saranno indicati negli atti di proroga di cui all'art. 1.

     Detti importi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, verranno corrisposti in dodici rate mensili posticipate a decorrere dal 1° luglio 1957.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 12 agosto 1957, n. 692.