§ 98.1.27377 - D.L. 15 marzo 1952, n. 114 .
Proroga del termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica". - F.I.M.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1952
Numero:114


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2.      Il presente decreto, avente effetto dal 1° gennaio 1952, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello [...]


§ 98.1.27377 - D.L. 15 marzo 1952, n. 114 [1] .

Proroga del termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica". - F.I.M.

(G.U. 15 marzo 1952, n. 65)

 

     Art. 1. [2]

     Il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" - F.I.M., istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, resta fissato al 30 giugno 1953.

 

          Art. 1 bis. [3]

     Per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. o al cui capitale il F.I.M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, è autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvederà con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto, avente effetto dal 1° gennaio 1952, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 13 maggio 1952, n. 438.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.