Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/09/1949 |
Numero: | 632 |
Sommario |
Art. 1. Sono sospese durante i giorni 19 e 20 settembre 1949 le negoziazioni, presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e le banche abilitate al commercio dei cambi, delle valute [...] |
Art. 2. Durante la sospensione e per le valute di cui all'art. 1 l'Ufficio Italiano dei Cambi non acquista né cede le valute stesse, non accetta versamenti nei conti di [...] |
Art. 3. L'Ufficio Italiano dei Cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere, che accetta in cessione, al cambio in lire italiane corrispondente alla media [...] |
Art. 4. Sono abrogati l'art. 1 ed il primo e l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347 |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione [...] |
§ 98.1.27373 - D.L. 19 settembre 1949, n. 632 [1].
Modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere.
(G.U. 19 settembre 1949, n. 215)
Sono sospese durante i giorni 19 e 20 settembre 1949 le negoziazioni, presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e le banche abilitate al commercio dei cambi, delle valute estere non liberamente trasferibili.
Durante la sospensione e per le valute di cui all'art. 1 l'Ufficio Italiano dei Cambi non acquista né cede le valute stesse, non accetta versamenti nei conti di compensazione se non con riserva di fissazione dei cambi, né dà corso a pagamenti a valere sui conti stessi.
L'Ufficio Italiano dei Cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere, che accetta in cessione, al cambio in lire italiane corrispondente alla media giornaliera delle quotazioni di ciascuna valuta risultante dalle libere negoziazioni previste dal n. 2 dell'art. 1, secondo comma, del
La media predetta è determinata dall'Ufficio Italiano dei Cambi ogni giorno di apertura delle borse valori ed è valevole per il giorno stesso. Essa è calcolata per ciascuna delle valute estere negoziabili ai sensi del
Sono abrogati l'art. 1 ed il primo e l'ultimo comma dell'art. 2 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della