§ 98.1.27261 - Legge 1 marzo 2001, n. 63.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/2001
Numero:63


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: “o in occasione" fino alla fine sono soppresse
Art. 2.      1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti
Art. 3.      1. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti
Art. 6.      1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 7.      1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
Art. 8.      1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 10.      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente
Art. 11.      1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente
Art. 12.      1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del [...]
Art. 14.      1. All'articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: “venti" è sostituita dalla seguente: “trenta"
Art. 15.      1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: “dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 500, comma 2"
Art. 18.      1. All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 19.      1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
Art. 20.      1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente
Art. 21.      1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola “ovvero" è sostituita dalle seguenti: “ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a [...]
Art. 22.      1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. [...]
Art. 23.      1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è [...]
Art. 24.      1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, [...]
Art. 25.      1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi [...]
Art. 26.      1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei [...]


§ 98.1.27261 - Legge 1 marzo 2001, n. 63.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione

(G.U. 22 marzo 2001, n. 68)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: “o in occasione" fino alla fine sono soppresse.

     2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: “quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: “quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi".

     3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

     “c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".

     4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: “ovvero" fino alla fine sono soppresse.

     5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     “3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

     a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

     b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

     c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

     3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone".

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     “a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

     b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444".

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     “Art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone). - 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

     2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

     4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

     5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

     6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3".

 

          Art. 7.

     1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni".

 

          Art. 8.

     1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo le parole: “a norma dell'articolo 12," sono inserite le seguenti: “comma 1, lettera a)," e dopo la parola “separatamente" sono inserite le seguenti: “e che non possono assumere l'ufficio di testimone";

     b) nel comma 5, le parole: “194, 195, 499 e 503" sono sostituite dalle seguenti: “94, 195, 498, 499 e 500";

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497".

     2. All'articolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole “3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: “3, 4 e 6".

 

          Art. 9.

     1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     “2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503".

 

          Art. 10.

     1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203".

 

          Art. 11.

     1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1".

 

          Art. 12.

     1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto".

 

          Art. 13.

     1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362".

     2. All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203".

 

          Art. 14.

     1. All'articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: “venti" è sostituita dalla seguente: “trenta".

     2. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: “entro quindici giorni".

 

          Art. 15.

     1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni".

 

          Art. 16.

     1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     “Art. 500. - (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

     2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

     3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

     4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

     5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

     6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

     7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento".

 

          Art. 17.

     1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: “dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 500, comma 2".

 

          Art. 18.

     1. All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4";

     b) nel comma 2, dopo la parola: “210" sono inserite le seguenti parole: “, comma 1".

 

          Art. 19.

     1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".

 

          Art. 20.

     1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

     “Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

 

          Art. 21.

     1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola “ovvero" è sostituita dalle seguenti: “ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o".

 

          Art. 22.

     1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".

 

          Art. 23.

     1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale".

 

          Art. 24.

     1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ” Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento".

 

          Art. 25.

     1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

     2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

     3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

     4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

     5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.