§ 98.1.27209 - Legge 22 dicembre 1999, n. 487.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1999
Numero:487


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di [...]


§ 98.1.27209 - Legge 22 dicembre 1999, n. 487. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est.

(G.U. 24 dicembre 1999, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto–legge 25 ottobre 1999, n. 371

     All'articolo 1, al comma 1, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.

     All'articolo 2, al comma 1, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”;

     al comma 2, primo periodo, le parole: “30 novembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     “Art. 3-bis. – 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3”.

     All'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     “Art. 4-bis. – 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure”.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.