Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/12/1999 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque [...] |
§ 98.1.27208 - Legge 13 dicembre 1999, n. 466.
Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999
(G.U. 14 dicembre 1999, n. 292)
1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste Italiane S.p.a., delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con