| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 29/07/1999 | 
| Numero: | 241 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti [...] | 
| Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 98.1.27191 - Legge 29 luglio 1999, n. 241.
Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare
(G.U. 29 luglio 1999, n. 176)
     1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.