§ 98.1.27154 - Legge 26 giugno 1998, n. 199.
Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare


Settore:Normativa nazionale
Data:26/06/1998
Numero:199


Sommario
Art. 1.      1. Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base delle rappresentanze di [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27154 - Legge 26 giugno 1998, n. 199. [1]

Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare

(G.U. 30 giugno 1998, n. 150)

 

     Art. 1.

     1. Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data del 15 marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Sino alla proclamazione dei nuovi eletti si applica l'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.

     2. Per tutto il periodo di proroga del mandato e sino alla conclusione dei procedimenti elettorali di cui al comma 1, le modifiche concernenti la collocazione e la composizione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), disposte ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, non comportano la decadenza dal mandato degli eletti ai COIR nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in carica, eventualmente anche in soprannumero rispetto alla composizione fissata per il COIR cui è collegato, ai fini della rappresentanza, il reparto o ente dove prestano servizio.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.