Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/06/1998 |
Numero: | 193 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.27153 - Legge 16 giugno 1998, n. 193.
Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.
(G.U. 23 giugno 1998, n. 144)
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della
" 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri".