Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/11/1997 |
Numero: | 395 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente |
Art. 2. 1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: "Archivi storici di organi costituzionali" |
§ 98.1.27130 - Legge 13 novembre 1997, n. 395 [1].
Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari
(G.U. 14 novembre 1997, n. 266)
1. Dopo l'articolo unico della
"Art. 1-bis. - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica".
1. Il titolo della
[1] Abrogata dall'art. 166 del