§ 98.1.27130 - Legge 13 novembre 1997, n. 395 .
Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari


Settore:Normativa nazionale
Data:13/11/1997
Numero:395


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente
Art. 2.      1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: "Archivi storici di organi costituzionali"


§ 98.1.27130 - Legge 13 novembre 1997, n. 395 [1].

Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari

(G.U. 14 novembre 1997, n. 266)

 

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica".

 

          Art. 2.

     1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: "Archivi storici di organi costituzionali".


[1] Abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.