§ 98.1.27070 - Legge 18 novembre 1996, n. 586.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1996
Numero:586


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27070 - Legge 18 novembre 1996, n. 586.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche

(G.U. 20 novembre 1996, n. 272)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 485.

     All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:

     'Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessì".

     All'articolo 3, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: "debbono procedere" sono inserite le seguenti: "ad ogni effetto".

     All'articolo 4, al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     " a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacalè";

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     " b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     'L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali";

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     "b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     'L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva";

     la lettera c) è soppressa;

     All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

     'Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati".