Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1996 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 98.1.27032 - Legge 28 febbraio 1996, n. 107. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995
(G.U. 5 marzo 1996, n. 54)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1996, N. 16.
All'articolo 1:
al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere.";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2000".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 70.920 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 60.920 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
al comma 2, le parole: ", a carico del Fondo di cui al comma 1," sono soppresse.
[1] Abrogata dall'art. 62 del