Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/11/1995 |
Numero: | 516 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti |
§ 98.1.27015 - Legge 29 novembre 1995, n. 516.
Norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura.
(G.U. 5 dicembre 1995, n. 284)
1. All'art. 2 del
"2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive".