§ 98.1.26878 - Legge 14 febbraio 1994, n. 120.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1994
Numero:120


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto [...]


§ 98.1.26878 - Legge 14 febbraio 1994, n. 120.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.

(G.U. 22 febbraio 1994, n. 43)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Contributo). 1. Al Tribunale internazionale ed alla Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

     All'articolo 3, al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "per non più di tre anni".

     All'articolo 9, al comma 1, sono premesse le parole: "Nel caso previsto dall'art. 7".

     All'articolo 11, al comma 3, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

     "c-bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

     c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile".